Circolare in Europa liberamente? Si può!
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marie-eveI Ministri dell’Interno dei 15 hanno messo a punto il testo finale della direttiva relativa allo statuto dei residenti di paesi terzi che risiedono da lungo tempo.. Un piccolo passo verso un quadro comune in materia di asilo e di immigrazione.
Regolare il destino degli stranieri:fiducia o sospetto?
L’integrazione ad un livello sopranazionale delle questioni di politica interna non esiste da nessuna altra parte. Mai un insieme di Stati ha espresso l’ambizione, la volontà di cedere il controllo dell’accesso al proprio territorio e la legislazione sugli stranieri ad un’autorità sovranazionale.
La fiducia o il sospetto?
La fiducia è una virtù morale ormai dimenticata in questo campo dove in genere prevale il sospetto. La maggior parte delle legislazioni sugli stranieri sono costruite intorno al sospetto: sospetto di abuso dei nostri sistemi di protezione sociale, sospetto di abuso del nostro mercato del lavoro, delle nostre scuole, del nostro diritto di asilo…dei nostri piccoli interessi. Quando i 15 negoziano i testi su asilo ed immigrazione a livello comunitario, il sospetto non cade unicamente sugli stranieri: gli Stati si sospettano ugualmente a vicenda. Si sospettono a vicenda di essere troppo tolleranti nei confronti degli stranieri e di fungere da porta d’ingresso degli immigrati legali e illegali in Europa. La fine dei controlli alle frontiere interne rinvigorisce una gran quantità di fantasticherie sulle legislazioni degli altri Stati, percepite da alcuni come troppo lassiste, da altri come troppo restrittive.
Un anno fa il Consiglio europeo di Siviglia assegnava all’Unione europea il mandato di approvare prima del giugno 2003 tre importanti direttive riguardanti le norme relative allo statuto di rifugiato, alle disposizioni sul raggruppamento familiare e allo statuto dei residenti di lunga durata.
La buona notizia è che le ultime due – raggruppamento familiare e residenti di lunga durata – sono state entrambe l’oggetto di un accordo politico dei ministri dell’Interno dei 15 sotto la presidenza greca (il primo testo in febbraio e il secondo in giugno). Testi che dovrebbero essere adottate nella loro versione definitiva durante i prossimi mesi, una volta tolte le riserve parlamentari.
Diritti legati alla residenza o alla nazionalità?
La direttiva riguardante i residenti di lunga data è particolarmente interessante. Ha dato filo da torcere ai delegati dei quindici paesi incaricati di negoziare il testo del Consiglio. Il meccanismo della direttiva previsto dalla Commissione risponde alla preoccupazione di garantire ai residenti di terzi paesi che si trovano legalmente in Europa da almeno 5 anni, una libertà di circolazione sul territorio dell’UE, essenzialmente ai fini del lavoro e della mobilità della manodopera. Per gli stranieri, questa cd “16sima Nazione” dell’Unione, non esiste - allo stato attuale delle cose – la libertà di installarsi in un paese che non sia lo Stato Membro di origine, quello in cui i residenti sono entrati ed hanno uno statuto legale. Fino ad oggi, era concessa agli stranieri solo la libera circolazione per i soggiorni inferiori a tre mesi, per mezzo del sistema comune di visti. Ora verrà loro concessa anche la libertà di installarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno la nazionalità.
Un medico marocchino immigrato in Belgio e che ha ottenuto le equivalenze necessarie per esercitare in questo paese potrà, dopo cinque anni e se possiede le condizioni necessarie previste dalla direttiva, ottenere lo statuto di residente di lunga data dell’Unione e venire ad installarsi in Francia, dove i suoi diplomi saranno riconosciuti e dove gli verrà accordata l’uguaglianza di trattamento rispetto ai residenti francesi e comunitari.
Si consacra quindi il riconoscimento reciproco fra Stati membri delle capacità di ciascuno di accogliere ed integrare gli stranieri residenti sul proprio territorio. E’ il riconoscimento da parte dell’Unione europea degli sforzi accettati da questi stranieri legalmente installatisi, riconoscimento del fatto che sono cresciuti, che hanno studiato, lavorato, pagato il loro dazio in un paese europeo.
E’ anche l’emergere della cittadinanza-residenza rispetto alla cittadinanza-nazionalità. E’ dalla loro “residenza” in Europa che gli stranieri trarranno il loro diritto alla libera circolazione, e non dalla loro nazionalità di uno dei paesi europei. Ma la cittadinanza-residenza può apparentarsi alla cittadinanza-nazionalità?
Fin dove concedere loro dei diritti?
L’idea che alla fine questi residenti legali di lunga data si trovano ad avere gli stessi diritti dei cittadini europei, diritti acquisiti progressivamente sulla base dell’uguaglianza di trattamento (diritto a beneficiare in un altro paese della sicurezza sociale, delle borse di studio, della non-discriminazione rispetto ai cittadini nazionali) ha seriamente preoccupato gli Stati membri, specialmente la Germania. “Lo statuto giuridico dei residenti di paesi terzi dovrebbe essere ravvicinato a quello dei residenti dei paesi membri” dicono le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere che ha posto nel 1999 le basi di un’Unione di libertà, di sicurezza e di giustizia. “Ravvicinato” fin dove? I paesi che difendevano un’uguaglianza totale dei diritti, in particolare Francia e Svezia, si sono ritrovati per due anni sistematicamente in opposizione con Germania e Austria che volevano stabilire una gerarchia fra cittadini europei e stranieri legali. Il testo sul quale i ministri si sono messi d’accordo è dunque il risultato di un compromesso che colloca questi residenti di lunga data a metà strada, sul piano dei diritti, fra i residenti dell’UE e quelli di paesi terzi che non sono residenti di lunga data (neo-arrivati).
Così, sono previsti certi limiti e deroghe al principio di uguaglianza di trattamento per permettere agli Stati di mantenere una voce in capitolo riguardo all’accesso al loro mercato del lavoro, e di conseguenza ugualmente all’accesso al loro territorio. Queste restrizioni sono legate all’impossibilità di quantificare o di qualificare le conseguenze di questa direttiva. Quanti dei beneficiari di questo statuto di residenti di lunga data utilizzeranno il loro diritto alla mobilità? Di quale nazionalità saranno quelli che si sposteranno? In quali settori di attività lavoreranno? E verso quali paesi si dirigeranno? Andranno a nord, a sud? A est, a ovest? Verso la Germania o verso l’Italia? I paesi che devono oggi far fronte ad una forte pressione migratoria temono che a questa non si aggiungano gli spostamenti di questi residenti di lunga data.
Verso un quadro comune
Le due direttive che sono state oggetto di un accordo, raggruppamento familiare e residenti di lunga data, vertono sull’immigrazione legale. Benché comportino numerose deroghe al principio e non siano nella loro versione attuale propriamente “rivoluzionarie” (in confronto a quello che già esiste negli Stati membri in materia di diritti riconosciuti agli stranieri), la portata di questi accordi è notevole. Consacrano il riconoscimento della competenza comunitaria in materia di diritto degli stranieri. Per quanto riguarda i testi sull’asilo e l’immigrazione, delle norme “minimali” sono il prezzo da pagare per la creazione di un quadro comune che si evolverà e si arricchirà man mano che l’integrazione del diritto degli stranieri nella legislazione comunitaria avrà luogo. Questa integrazione passerà necessariamente per la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE).
Questi passi in avanti dimostrano tuttavia la determinazione di cui ha fatto prova la presidenza greca, che aveva espresso nel suo programma la volontà di mettere l’accento sull’immigrazione legale. Dopo che un notevole lavoro di esperti è stato realizzato sul testo allo scopo di avvicinare le diverse concezioni dell’immigrazione, in particolare le concezioni divergenti di Francia e Germania, ci voleva un certo coraggio politico, dimostrato effettivamente dai ministri, per fare un passo – seppur piccolo - nella direzione del riconoscimento agli stranieri della libertà di stabilirsi sul territorio dell’Unione. Questo accordo implica una buona dose di concessioni reciproche fra Stati. Concessioni che, in questo campo, meritano di essere considerate come prove non trascurabili della fiducia reciproca, su questioni per le quali l’affermazione della sovranità resta sullo sfondo.
Translated from Du bonheur de circuler librement en Europe !