A realtà europea, legge europea
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Ottavio Di BellaPerché sbocci una società civile su scala continentale, attualmente ancora in fieri, bisogna fare un gran salto avanti e dotarsi dei mezzi giuridici che permettano di coltivarla. Istruzioni per l’uso.
La legge del 1901, considerata come piuttosto liberale, ha consacrato il diritto di associazione in Francia. Tuttavia, nell’Alsazia-Mosella, regione francese di frontiera occupata dalla Germania dal 1870 al 1918, questa legge non si applica. Le associazioni sono rette dagli articoli del codice civile locale, promosso da una legge del 1908. A grandi linee è identica a quella del 1901, eppure delle differenze permangono. Nonostante si tratti dello stesso paese, la Francia, noto per il suo centralismo multisecolare.
Alla semplice lettura di questo esempio nazionale, si comprendono agevolmente le disparità legislative tra i differenti paesi dell’UE in materia di legislazione sulle associazioni. Senza parlare dei « paesi in transizione » destinati a raggiungere l’UE. Diversi punti sono espliciti: il numero dei membri necessari alla costituzione di un’associazione è di 3 in Francia, 7 in Germania, 20 in Romania. Le spese per la costituzione si attestano in circa 50 euro in Francia, 500 zlotys (120 euro) in Polonia, mentre in Italia, in cima alla classifica, bisogna contare l’importo dell’atto notarile costitutivo. Senza parlare della legislazione britannica, che è quasi… inesistente. Si potrebbero moltiplicare gli esempi in termine di fisco, denominazione, o capacità…
Di fronte a questo panorama – certamente caotico e tipico della diversità europea, ma che riconosce comunque il diritto di associazione – perché creare uno statuto di associazione europea?
Da una parte, l’esercizio del diritto di associazione differisce parecchio da un paese all’altro, rendendo l’accesso alla formula associativa talvolta molto difficile. La creazione di uno statuto europeo di associazione deve render più facile la creazione e la vita delle associazioni. Deve allineare le legislazioni europee sulle basi più liberali possibili, facendo saltare le restrizioni che in certi paesi si applicano: spese di costituzione esorbitanti, limitazione all’accesso dei cittadini residenti all’estero agli incarichi dirigenziali, formalità di registrazioni preliminari estremamente lunghe, fiscalità dissuasiva.
Ancorare al diritto una realtà sociologica
Promuovendo uno statuto europeo liberale, l’UE fornirebbe alle società civili nazionali uno strumento formidabile per cancellare le evidenti disuguaglianze nel livello di sviluppo del settore del no profit, come messo in evidenza dalla Commissione nella sua « comunicazione sulla promozione del ruolo delle associazioni e delle fondazioni in Europa ».
D’altra parte, creando uno statuto europeo unico di associazione, l’Unione europea ancorerebbe una realtà sociologica - l’esistenza di organizzazioni che conducono delle azioni che superano le frontiere nazionali – al diritto positivo comunitario, mentre le legislazioni attuali faticano ad accordare una riconoscenza legale alle associazioni straniere ed alle loro azioni sul territorio nazionale. E’ dunque uno strumento giuridico indispensabile affinché l’energia ed il dinamismo della società civile europea possano svilupparsi all’interno di quello spazio di libertà che è l’Unione europea. Le merci, i capitali e le persone possono circolare liberamente, perché non le associazioni? Se gli statuti associativi differiscono tra Alsazia e Ile-de-France, un’associazione alsaziana agisce ed esiste però per i ministeri della capitale… Non si vede perché dovrebbe esser altrimenti in uno spazio giuridico integrato come l’Unione europea.
Al momento attuale, qual’è la situazione giuridica delle associazioni nel diritto europeo?
La Carta dei Diritti Fondamentali del 10 dicembre 2000 afferma nell’articolo 12 che « ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, a tutti i livelli […] ». Ecco dunque la dichiarazione di intenti.
Più prosaicamente, un testo è stato discusso all’inizio degli anni ‘90 davanti alle istituzioni europee. Proposto dalla Commissione, emendato dal Parlamento europeo, è in sofferenza dal 1993, e aspetta di essere iscritto all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri per una posizione comune. Dieci anni di attesa per un testo che si limita a promuovere la creazione di uno statuto di associazione europea (AE).
Abolire le discriminazioni </ B>
Una proposta tuttavia minimalista, perchè prevede, all’articolo 3 che l’AE venga costituita « o da almeno due entità giuridiche costituite secondo il diritto di uno stato membro ed avente sede statutaria in almeno due stati membri, oppure da un minimo di 21 persone fisiche di nazionalità di due stati membri e residenti in due stati membri ». Così l’AE non faciliterà la creazione di associazioni nei paesi dove la legislazione è restrittiva. Fatto che trova conferma nell’articolo 4, poiché « l’AE deve dimostrare l’esercizio di un’attività sovranazionale effettiva e reale ». La soglia di 21 persone lascia presagire che solo delle trutture imponenti potranno intraprendere la costituzione di un’AE. Ma si tratta comunque di un gran passo avanti che café babel sostiene con la sua campagna.
E’ certo invece che nel futuro bisognerà andare oltre. Promuovendo, al posto dell’associazione europea, uno Statuto europeo di associazione, alternativo rispetto agli statuti nazionali, che, in particolare, abolisca tutte le misure discriminatorie sulla base della nazionalità, che permetta una libera circolazione delle associazioni in seno all’UE, e renda possibile una libertà di associazione piena, integra ed agevole per tutti gli abitanti dell’Unione. Perché l’Europa politica richiede una società civile strutturata e libera nei suoi movimenti. E perché oggi, in materia di associazione, non ci devon esser più differenze fra Helsinki e Lisbona, o fra Parigi e Strasburgo.
Translated from Le SAE, terreau du monde associatif européen