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Il labirinto della burocrazia può impedire di essere genitori?

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Bologna

Io mi occupo di problematiche di diritto internazionale e mi trovo spesso a dover fronteggiare casi alquanto intricati riguardanti il diritto di famiglia. Ora, cosa fareste se, nonostante la voglia di essere madri o padri, vi impedissero di adottare e di occuparvi di una creatura rimasta completamente sola al mondo? Questo e' ciò di cui parla il caso che intendo sottoporre alla vostra attenzione.

Si sta parlando, più precisamente, di un uomo, cittadino italiano, sposato con una donna, cittadina extracomunitaria che, nonostante l'adozione da parte della stessa di una minore rimasta priva di madre e di padre, non riescono ad ora, dopo ben quasi due anni, a ricongiungersi sotto lo stesso tetto creando, così, un vero nucleo familiare. Ma procediamo con ordine.

La signora, ritornata per un periodo di tempo nel proprio Paese di origine, ha presentato alle autorità locali competenti domanda di adozione di una minore, di padre ignoto e madre naturale decaduta dalla patria potestà, per la quale era già stata nominata nella veste di tutrice. La bambina ha da sempre dichiarato di riconoscere la signora quale sua madre naturale, avendola accolta stabilmente nella propria abitazione a seguito di un suo comprovato stato di abbandono, ed essendosi sin da subito occupata di lei, leggendole storie, portandola al parco giochi o a scuola. Inoltre, il parere favorevole dei giudici è stato dettato dalla condizione di candidata ideale per l'adozione da parte della donna, ovvero la stessa godeva di un lavoro stabile, ottime condizioni economiche, di un alloggio confortevole e di buona salute. Per tutti questi motivi il Tribunale locale ha deliberato, con sentenza, l'affidamento della bambina alla richiedente. Tuttavia, la questione interessante ruota attorno al fatto che la signora, coniugata con un cittadino italiano, ed in possesso di un'autentica sentenza del tribunale locale che statuisce la liceità dell'adozione della bambina, non ha ancora avuto ad oggi la possibilità di ottenere un visto di ingresso in Italia per sua figlia. L'Ambasciata italiana lo ha negato per ben 2 volte eccependo la mancanza del nulla osta della Commissione adozione internazionale.

Il circolo vizioso, che probabilmente trasformerà il caso in una vicenda burocraticamente biblica, si fonda sul fatto che il funzionario non si è ritenuto autorizzato a rilasciare il visto alla bambina in quanto non risulta il suddetto nulla osta da parte della Commissione, neanche per ricongiungimento familiare, ma neppure la stessa Commissione, d’altro canto, ha voluto rilasciarlo in considerazione del mancato riconoscimento nel nostro Paese di una sentenza straniera che autorizzi l'adozione da parte di una persona singola (se non in alcuni e rari casi). Prima di spiegarvi cosa esattamente questo significhi in senso normativo, vorrei fermarmi ad analizzare il fatto aberrante che durante tutto questo caos burocratico-legislativo sarà, comunque, la famiglia a rimanere vittima della vicenda, restando a lungo divisa tra due distinti e lontanissimi Paesi.

Secondo l'art. 6 della L. 184/1983 (che rappresenta la legge nazionale in materia di affidamento e adozione di minori), la regola del nostro Paese in tema di adozione resta quella per cui i coniugi debbano essere incontrovertibilmente uniti in matrimonio da almeno 3 anni. Tuttavia la signora ha validamente adottato la bambina come singola, ma solo grazie alla legislazione del suo Paese di origine che questo concede, mentre in Italia ciò potrebbe avvenire solo con molte riserve. Ancora scarsi sono stati i precedenti sul punto, in particolare il Tribunale di Bologna, con decreto risalente al 2007, ha stabilito che l'adozione da parte di una coppia sposata possa rappresentare l'ipotesi preferita rispetto all'adozione da parte di un singolo, ma ciò non deve escludere che si possa, in casi particolari, riconoscere la possibilità di creare un legame adottivo con una singola figura genitoriale.

Anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo è intervenuta, ravvisando una violazione dell'art. 8 della Convenzione 1950, nel comportamento di quello Stato che, non riconoscendo la validità di una sentenza straniera, interrompa i legami familiari di fatto già esistenti tra adottato e adottante. I casi in cui la legge italiana riconosce validamente la legittimità di un'adozione al di fuori dei casi in cui avvenga ad opera di una coppia sposata, ex art. 6, vengono esclusivamente ricompresi nell'art. 44 della L. 184/1993. Tra questi alla lettera b) si sottolinea il caso in cui questa avvenga ad opera del coniuge nei confronti del figlio, anche adottivo dell'altro. Pertanto si dovrà, almeno credo, procedere aspettando il nulla osta del CAI (soprattutto si dovranno attendere le loro tempistiche non certo favorevoli agli interessi dei singoli cittadini protagonisti di vicende così problematiche), il riconoscimento della sentenza straniera in Italia e infine il provvedimento che affidi la minore al padre ex art. 44.

A conclusione di questa assurda, ma reale, vicenda processuale, vi chiedo: può davvero la mancata coordinazione tra gli organi amministrativi di diversi Paesi, la confusione legislativa che attanaglia i nostri ordinamenti e la non curanza (per non dire “ignoranza”, nel senso di ignoranza a livello normativo ovviamente) degli addetti ai lavori, impedire ad una famiglia che desidera avere un bambino e creare un proprio nucleo famigliare di essere felice? Per l’epilogo e la soluzione a questo quesito credo che dobbiate, come i diretti interessati, attendere ancora a lungo.